Associazione Corale La Fenice – Lo Statuto

ART. 1
Si è costituita in Roma il 22 settembre 2003 l’Associazione Culturale denominata “La Fenice”. E’ una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, artt. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.

ART. 2
L’ Associazione persegue i seguenti scopi:

  • perfezionare l’educazione musicale e vocale dei componenti;
  • interpretare, diffondere e valorizzare ogni forma di espressione corale,sia sacra che profana;
  • proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome del comune interesse e amore per il canto.
  • ricercare la sperimentazione e l’interazione con altre forme di espressione artistica.
  • collaborare con altre realtà corali.

ART. 3
La partecipazione all’ Associazione è aperta a tutti coloro che intendono parteciparvi secondo lo spirito e le norme dello Statuto.

ART. 4
Sono membri dell’Associazione:

  • soci effettivi: il Direttore del Coro, i coristi/e ed eventuali membri esterni eletti negli organismi dell’Associazione.
  • soci sostenitori: persone, enti, ed associazioni che collaborano all’attività dell’Associazione e/o la sostengono economicamente;

ART. 5
I coristi/e soci effettivi si impegnano a rispettare le norme del presente statuto, le delibere dell’Assemblea dei soci ed in particolare a frequentare con assiduità le prove ed a partecipare alle manifestazioni per le quali il Coro si è impegnato in accordo con i coristi stessi a meno di fondati impedimenti; a mantenere sempre un contegno corretto tale da non pregiudicare il buon nome dell’Associazione e collaboreranno con gli organismi dell’Associazione nell’organizzazione delle attività concertistiche e collaterali nonché nelle iniziative di autofinanziamento.
E’ facoltà dell’ Assemblea dei soci decidere i provvedimenti a carico di chi, con comportamento difforme da questo Statuto e dalle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo, rechi pregiudizio agli scopi dell’Associazione.

ART. 6
Tutti i soci effettivi hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 7
Le risorse economiche dell’Associazione possono essere costituite da:

  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • ogni altro tipo di entrate a norma di legge.

ART. 8
La carica di Direttore o Direttrice del Coro viene attribuita, senza limiti di tempo, dall’ Assemblea dei soci a persona di provata esperienza e professionalità. Il Direttore del coro è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

ART. 9
Lo scioglimento del rapporto sociale si potrà verificare per recesso o per esclusione.
Nel caso di recesso il socio dovrà presentare le proprie dimissioni con congruo anticipo in modo da non pregiudicare gli impegni eventualmente assunti dal Coro.
L’esclusione di un socio effettivo potrà essere decisa dall’Assemblea dei soci per chi si renda responsabile di ripetute e gravi violazioni del presente statuto.

ART. 10
I coristi, con l’accettazione del presente Statuto, sono edotti che la partecipazione alle attività del Coro in tutte le sue formazioni è priva di qualsiasi beneficio economico in loro favore al quale in ogni caso rinunciano espressamente, fatti salvi gli eventuali rimborsi di spese sostenute preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei soci. Eventuali somme o beni che pervenissero all’Associazione da qualsiasi fonte ed a qualsiasi titolo saranno destinati esclusivamente alle attività dell’Associazione stessa.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 11
Sono soci aspiranti gli allievi coristi/e per tutto il periodo di apprendistato che il Direttore del Coro giudicherà idoneo per un corretto inserimento nel Coro. Durante detto periodo l’allievo non ha diritto di voto ma è tenuto comunque al rispetto del presente Statuto.

ART. 12
Sono soci sostenitori tutte le persone, enti ed associazioni che annualmente devolvono offerte al Coro e/o prestano la loro collaborazione alla vita dell’Associazione. In occasione di trasferte organizzate, nei limiti della disponibilità dei posti, sarà loro consentito di accompagnarsi alla Corale con particolari facilitazioni sulle condizioni di viaggio.

ART. 13
L’Associazione ed i suoi organismi declinano ogni responsabilità in caso di infortunio, malattia e morte, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo le prove settimanali, le attività concertistiche ed i viaggi in Italia ed all’estero, nei confronti dei soci effettivi, aspiranti e sostenitori.

ART. 14
Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea generale dei soci effettivi;
  • il Consiglio Direttivo;

ART. 15
L’Assemblea generale dei soci effettivi ha luogo almeno tre volte l’anno (nei mesi di settembre, gennaio e maggio) in occasione della presentazione del programma e del repertorio annuale proposti al Consiglio Direttivo dal Direttore del Coro; può comunque essere convocata in qualsiasi momento su proposta del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta specifica da almeno un terzo dei soci effettivi. I soci dovranno essere convocati almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa con avviso verbale o telefonico. L’Assemblea è regolarmente costituita in presenza della metà più uno dei soci effettivi; ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta da un altro socio effettivo; ogni socio può rappresentare solo un altro socio assente; le deleghe dovranno essere depositate all’inizio dell’Assemblea.
L’Assemblea dovrà eleggere il Presidente dell’Assemblea stessa, il segretario verbalizzante.
Sono compiti dell’Assemblea ordinaria deliberare in merito all’attività dell’Associazione, discutere ed approvare le modalità ed i tempi del versamento della quota associativa, eleggere i membri del consiglio Direttivo.

ART. 16
Il Consiglio Direttivo, che durerà in carica due anni, si compone di cinque elementi eleggibili tra tutti i soci maggiorenni (effettivi e sostenitori); a questi va aggiunto il Direttore del Coro (membro di diritto). I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra i soci coristi. L’ Assemblea dei soci elegge all’ interno del Consiglio Direttivo il Presidente, il Segretario, il Tesoriere; nominerà inoltre i responsabili di eventuali altri incarichi specifici, che potranno essere scelti anche al di fuori del Consiglio stesso.
Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti. Tutti i membri del Consiglio sono rieleggibili.

ART. 17
E’ compito del Consiglio Direttivo nella sua collegialità, provvedere a pianificare, organizzare, disciplinare ed amministrare l’attività del Coro in tutte le sue sezioni, nelle attività concertistiche e collaterali.
E’ compito del Presidente rappresentare l’Associazione nei contatti formali con le autorità ed enti vari; su autorizzazione del Consiglio Direttivo stipulerà convenzioni e si impegnerà in nome e per conto del Coro.
E’ compito del Segretario redigere il libro dei verbali, aggiornare il libro dei soci, coadiuvare il Presidente nell’espletamento di pratiche burocratiche e di corrispondenza varia, relazionare sull’attività svolta dall’Associazione fino a scadenza del mandato.
E’ compito del Tesoriere custodire i valori liquidi, effettuare le riscossioni ed i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo conservandone la documentazione, predisporre bilanci parziali e di previsione da presentare all’Assemblea annuale.
E’ compito del Direttore del Coro decidere il repertorio stagionale e gli indirizzi musicali del Coro. Pianificherà, inoltre, in accordo con il Consiglio Direttivo, l’istruzione della Corale e la sua attività.
E’ compito del Direttore del Coro esprimere parere vincolante in merito all’idoneità degli allievi coristi all’inserimento nel Coro e alla sospensione temporanea dall’attività concertistica di coristi impreparati.
E’ sua facoltà, nei casi di necessità, integrare l’organico con elementi di sua fiducia di provenienza anche esterna all’ Associazione, nei limiti e alle condizioni del presente Statuto.

ART. 18
Ciascuno dei soci coristi ha l’obbligo di versare anticipatamente la quota di partecipazione mensile, indipendentemente dal fatto che abbia o meno utilizzato i servizi di formazione corale che l’Associazione offre durante il mese di attività.

ART. 19
L’Assemblea dei soci effettivi, in fase di formulazione dello Statuto, ha deliberato di richiedere una quota di iscrizione, per l’istituzione di un fondo cassa, di 20 Euro.

ART. 20
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci effettivi. Nel caso in cui almeno cinque soci siano contrari allo scioglimento, l’Associazione non potrà essere sciolta. Infatti, cinque elementi è il numero minimo di soci che può continuare a fregiarsi del nome dell’Associazione e continuare l’attività integrando il Coro con altri elementi.

ART. 21
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto le decisioni spettano all’Assemblea dei soci.

ART. 22
Le eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere decise da un’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.